D. Statuendo il 26 giugno 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. E. Con reclamo 29 agosto 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendo in via principale il rigetto della petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al giudice di pace per procedere con l'istruttoria e con un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. Considerando in diritto: