{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-38_2013-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115015&nX40_KEY=4711108&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "332325e03b774f2371e1371cd1b85e06"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2012.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:26:19", "Checksum": "cb9ed275b90d8f4b2061be3b07a9a02e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38\nRegesto:\nContratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione\n\n\n6. a) In concreto, la convenuta richiamato l'art. 323b cpv. 2 CO, ha asserito di esercitare “attualmente in maniera legittima secondo gli articoli 323 cpv. 2 CO e 339a cpv. 3 CO il diritto di ritenzione sugli eventuali crediti salariali del signor Pirola, in particolare sulla quota parte di tredicesima tra gennaio e agosto 2011, a seguito del comportamento illecito dell'ex dipendente, che ha violato le norme della LCSI arrecando in tal modo un importante danno a RE 1. In concreto, il comportamento del signor Pirola ha provocato la rescissione del contratto tra __________ e RE 1 con conseguenti danni per diverse decine di migliaia di franchi a carico della convenuta, il cui importo preciso è ancora in fase di definizione. Come detto la vertenza è stata portata davanti al Pretore di Lugano, il quale accerterà le pretese responsabilità dell'attore (doc. 13). Nell'attesa dell'esito del procedimento, la convenuta tratterrà i crediti del signor CO 1 a titolo di garanzia, procedendo pure alla loro determinazione” (osservazioni 16 gennaio 2012, pag. 7 e 8).\nb) Visto quanto precede, ci si può chiedere se la convenuta abbia chiaramente sollevato l'obiezione di compensazione dell'art. 323b cpv. 2 CO, solo richiamato, oppure abbia inteso esercitare il diritto di ritenzione secondo l'art. 339a cpv. 3 CO, norma che rinvia agli articoli 895 e segg. CC e che autorizza il datore di lavoro a trattenere unicamente le cose mobili e le cartevalori di proprietà del lavoratore, di cui è in possesso con il consenso di quest'ultimo (art. 895 cpv. 1 CC; Wyler, op. cit., pag. 584 e 585; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 3 ad art. 339a CO). Sia come sia, si volesse ritenere la chiara volontà di compensare un proprio credito verso il lavoratore, l'obiezione non merita tutela.\nc) Ora, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, il quale non ha declinato la sua competenza a decidere sulla compensazione, non è vero che “l'art. 323 cpv. 2 CO (recte: art. 323b cpv. 2 CO) non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza”, giacché come si è detto il credito opposto in compensazione dal datore di lavoro non deve infatti necessariamente derivare dal rapporto di lavoro (sopra consid. 5b). Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi di un credito indeterminato (“diverse decine di migliaia di franchi”). Ciò non è manifestamente sufficiente, poiché in assenza di una quantificazione precisa dell'ammontare del credito compensante, la compensazione non è possibile (sentenza del Tribunale federale 9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8; DTF 44 II 279; Aepli in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 92 ad art. 120 CO; v. nel medesimo senso: SJ 1979 pag. 638). Nel risultato, la decisione del Giudice di pace di respingere la richiesta di compensazione della convenuta resiste alla critica. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.\n7. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, soccombente, verserà comunque alla controparte un' adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano tasse o spese. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}