{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-38_2013-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115015&nX40_KEY=4921761&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "332325e03b774f2371e1371cd1b85e06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:23", "Checksum": "0613469eab8e507bab6111309b2f1024", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38\nRegesto:\nContratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione\n\n\n3. Il Giudice di pace ha accolto la petizione accertando che “la parte convenuta ha indicato che il pagamento della tredicesima e delle ore straordinarie erano trattenuti a titolo di garanzia per la vertenza che l'opponeva all'attore per presunta concorrenza sleale” e che “nella fattispecie trattenere la tredicesima invocando una presunta concorrenza sleale, quindi non ancora accertata, non può essere considerato un motivo valido. L'art. 323 cpv. 2 del CO non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza. Che l'esito della vertenza in Pretura non può inficiare il pagamento della tredicesima e che comunque nel caso in cui la concorrenza sleale venga comprovata il convenuto può rivendicare pretese”.\n4. La reclamante contesta il fatto che il Giudice di pace non abbia assunto tutte le prove da lei offerte. Ora, per tacere del fatto che essa non specifica quali prove andrebbero assunte, la giurisdizione superiore può rifiutare di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia rinunciato, in particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria come in concreto (DTF 138 III 376, consid. 4.3.2). Sulla questione non occorre dilungarsi.\n5. La reclamante sostiene di avere sollevato davanti al Giudice di pace un'obiezione di compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e rimprovera a quest'ultimo di averla giudicata inammissibile. A suo dire, “a seguito del comportamento scorretto del lavoratore, ha esercitato il diritto previsto dall'art. 323b cpv. 2 CO nei confronti dell'ex-lavoratore. A fronte dell'obiezione di compensazione, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire tale aspetto in via istruttoria oppure emanare un giudizio, la cui esecuzione doveva restare sospesa, e assegnare un termine per l'avvio della procedura giudiziaria tesa all'accertamento del credito posto in compensazione di quanto rivendicato dall'appellato”. Essa ritiene inoltre che il Giudice di pace ha limitato “erroneamente il campo d'applicazione dell'art. 323b CO alla sola diligente ed accorta esecuzione del lavoro”.\na) Secondo l'art. 124 cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto unilaterale che necessita ricezione, che non richiede forme particolari e che può essere compiuto anche nell'ambito di una procedura giudiziaria. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (sentenza del Tribunale federale 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1 con riferimenti).\nIl momento determinante non è necessariamente il medesimo per l'una e l'altra parte. L'art. 120 cpv. 1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono essere scaduti. La dottrina interpreta la disposizione nel senso che soltanto il credito compensante, ovvero il credito di chi si prevale della compensazione deve essere esigibile, mentre è sufficiente che il suo debito – ovvero il credito dell'altra parte – possa essere adempito. Questa asimmetria si ripercuote anche sulla compensabilità secondo l'art. 124 cpv. 2 CO: gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell'altra parte, suscettibile di essere adempito (loc. cit.).\nb) Secondo l'art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizioni. Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia. Tale norma si applica alla compensazione con il salario di un credito che detiene il datore di lavoro, qualsiasi sia l'origine del credito (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 7 ad. art. 323b CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008, pag. 269). Il datore di lavoro ha l'onere dell'allegazione e della specificazione del credito invocato in compensazione. In particolare egli deve quantificare il danno che allega (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 222, pag. 994).\nc) Di regola è compito dell'autorità giudiziaria incaricata di decidere la pretesa principale di pronunciarsi anche sull'esistenza del credito opposto in compensazione, valendo il principio “il giudice dell'azione è il giudice dell'eccezione” (DTF 132 I 139, consid. 2.3; 124 III 210, consid. 3b/bb; Trezzini in: op. cit., art. 125, pag. 527; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 e 27 ad art. 222; Habbegger in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 12 ad art. 377). Per il Tribunale federale, la giurisdizione cantonale che si dichiara incompetente per pronunciarsi sull'eccezione di compensazione, deve impartire un termine al convenuto per fare valere la sua pretesa davanti l'autorità competente e dichiarare il suo giudizio non esecutivo, nell'intervallo, a concorrenza della somma opposta in compensazione (DTF 132 I 139, consid. 2.3; sentenze 4A_429/2008 del 24 novembre 2008, consid. 1; v. anche 4A_472/2008 del 26 gennaio 2009, consid. 4.2.3)."}