{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-38_2013-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115015&nX40_KEY=4921761&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "332325e03b774f2371e1371cd1b85e06"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:16:23", "Checksum": "0613469eab8e507bab6111309b2f1024", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.10.2013 16.2012.38\nRegesto:\nContratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 20 giugno 2012 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 33/2011 (contratto di lavoro) promossa con petizione 24 ottobre 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 ha lavorato per la ditta RE 1, dapprima come apprendista e in seguito quale montatore elettricista qualificato, dal 25 agosto 2003 al 31 agosto 2010, quando ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro. Il 30 agosto 2010 la RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione per concorrenza sleale chiedendo che a CO 1 fosse vietato, già in via supercautelare e cautelare, di lavorare o collaborare per la __________, così come pure di avere contatti con tale società.\nB. Con scritti del 13 settembre e 17 novembre 2010 CO 1 ha rivendicato dall'ex datrice di lavoro il pagamento di “68 ore di recupero ore straordinarie e vacanze che non sono state pagate a fine rapporto di lavoro” e il versamento della “tredicesima relativa al periodo lavorato fino alla fine del rapporto di lavoro”. Il 9 dicembre 2010 la RE 1 ha informato il lavoratore di trattenere a “titolo di garanzia” eventuali suoi crediti in attesa del giudizio concernente la causa da lei introdotta davanti al Pretore di Lugano. Il 16 febbraio 2011 CO 1 ha inviato un conteggio all'ex datrice di lavoro, rivendicando il versamento di fr. 3245.05 a saldo delle sue pretese salariali per ore di lavoro straordinario (fr. 178.40) e il pagamento della tredicesima (fr. 3066.65). Ribadite le rispettive posizioni, il 4 luglio 2011 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3245.05, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nC. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Agno l'autorizzazione ad agire, con petizione 24 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010, così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Con osservazioni del 16 gennaio 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 14 febbraio 2012 l'attore ha ribadito la sua posizione. All'udienza del 2 maggio 2012, la convenuta, unica comparente, ha confermato il suo punto di vista.\nD. Statuendo il 26 giugno 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE.\nE. Con reclamo 29 agosto 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendo in via principale il rigetto della petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al giudice di pace per procedere con l'istruttoria e con un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28 giugno 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 29 giugno 2012, è rimasto sospeso dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 29 agosto 2012. Consegnato alla posta svizzera l'ultimo giorno utile (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8)."}