che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, donde l'irricevibilità del reclamo; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese pronuncia: