CPC ticinese), fermo restando la nuova denominazione di questa Camera; che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere, pena nullità (cpv. 3), i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (lett.