Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante, essa non può trovare accoglimento, considerato che entrambi i reclami apparivano sin dall'inizio privi di parvenza di buon diritto. Delle verosimili difficoltà economiche in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali. Per questi motivi, decide: 1. I reclami sono respinti. 2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.