Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC. Quanto al fatto che l'attore sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione, dalla decisione del 1° aprile 2011 risulta unicamente che tale beneficio è stato concesso poiché i documenti prodotti dal richiedente attestavano, a un esame di mera verosimiglianza, una situazione d'indigenza. Non si vede quale conclusione possa trarne il reclamante ai fini dell'esame della probabilità di successo.