2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_1/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2). b) Nella fattispecie, relativamente alla valenza delle perizie fatte allestire dalla convenuta, l'attore con la petizione nulla aveva obbiettato al riguardo malgrado egli disponesse già di una loro copia. E già a quel momento l'ipotesi del furto del veicolo non entrava ragionevolmente in linea di conto, la conclusione del perito sulla “grossolana simulazione del furto” essendo perentoria. Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC.