Da qui l'evidente tentativo di ottenere un vantaggio economico attraverso la simulazione del furto e la dichiarazione inesatta circa lo stato del veicolo”. Il primo giudice ha quindi ritenuto che la convenuta aveva legittimamente fatto uso del suo diritto di recesso previsto dall'art. 40 LCA e ha di conseguenza respinto la richiesta dell'attore volta alla rifusione delle spese connesse alla conclusione di una nuova polizza e ha accolto l'azione riconvenzionale della convenuta volta alla rifusione delle spese sostenute nell'ambito della gestione del caso. c) Le premesse dell'art. 40 LCA sono già state ricordate dal Pretore.