c) Quanto al fatto che in un primo tempo l'esperto abbia escluso la duplicazione delle chiavi, perché quelle originali “non presentano tracce di pantografo di ricopiatura” (doc. 29, pag. 2), salvo poi riferire di essere a conoscenza di pantografi che non lasciano “tracce sulle chiavi originali” (deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4), la correzione rende indubbiamente meno probante la relazione su quel punto, ma ciò non basta per ritenere inattendibile l'intera relazione tanto meno se si pensa che il reclamante non spiega come sarebbe potuta avvenire una duplicazione delle chiavi dato che egli è sempre stato in possesso di quelle originali.