Sennonché, per tacere del fatto che l'esperto si è limitato a scrivere quanto segnalatogli da un garagista senza trarre particolari deduzioni, nemmeno il ricorrente pretende che tale segnalazione abbia incidenza sulla correttezza degli accertamenti tecnici effettuati dal perito, né sulla validità delle sue conclusioni. E ciò vale analogamente per la censura relativa allo smarrimento della seconda chiave originale trasmessa al reclamante per posta semplice e mai giunta a destinazione, circostanza che denota fors'anche imperizia in quel frangente, ma non inficia le conclusioni dell'esperto. c)