Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante (e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta. In particolare, sulla scorta delle relazioni fatte eseguire dalla convenuta, ha ritenuto inverosimile la versione del furto addotta dall'istante poiché “le serrature e l'impianto di chiusura centralizzata erano esenti da tracce di forzature;