Il Pretore ha innanzitutto constatato che “la copertura casco parziale in vigore al momento del sinistro notificato copriva tra l'altro, i danni da furto”. Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante (e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta.