Quanto alle decisioni che rifiutano o revocano – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio, esse sono impugnabili a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC) entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sul gratuito patrocinio figuri in una decisione finale e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sul gratuito patrocinio direttamente con il reclamo contro la decisione finale (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 121; Bühler in: