Con decreto del 18 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al secondo reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del secondo reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alle decisioni che rifiutano o revocano – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio, esse sono impugnabili a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC) entro dieci giorni (art. 321 cpv.