{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-36_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120561&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c9e7dac6647cfc0cd95ce0baea7f04b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:32", "Checksum": "7890df27f6da87303e88e6add59270bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36\nRegesto:\nContratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio\n\n\nb) Nella fattispecie, relativamente alla valenza delle perizie fatte allestire dalla convenuta, l'attore con la petizione nulla aveva obbiettato al riguardo malgrado egli disponesse già di una loro copia. E già a quel momento l'ipotesi del furto del veicolo non entrava ragionevolmente in linea di conto, la conclusione del perito sulla “grossolana simulazione del furto” essendo perentoria. Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC. Quanto al fatto che l'attore sia stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione, dalla decisione del 1° aprile 2011 risulta unicamente che tale beneficio è stato concesso poiché i documenti prodotti dal richiedente attestavano, a un esame di mera verosimiglianza, una situazione d'indigenza. Non si vede quale conclusione possa trarne il reclamante ai fini dell'esame della probabilità di successo. Ne discende che questo reclamo, destituito di fondamento, deve essere respinto.\nIII. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio\n10. Le spese giudiziarie seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante, essa non può trovare accoglimento, considerato che entrambi i reclami apparivano sin dall'inizio privi di parvenza di buon diritto. Delle verosimili difficoltà economiche in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. I reclami sono respinti.\n2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.\n3. Le domande di gratuito patrocinio sono respinte.\n4. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; – avv..\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}