{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-36_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120561&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c9e7dac6647cfc0cd95ce0baea7f04b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:32", "Checksum": "7890df27f6da87303e88e6add59270bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36\nRegesto:\nContratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio\n\n\nb) Il Pretore ha accertato che l'assicurato aveva dichiarato all'assicurazione come il veicolo “a parte qualche graffietto era in ordine” e che “non presentava problemi meccanici”. Per contro, l'ing. __________ aveva appurato che “il veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” e “il grippaggio del compressore del climatizzatore con conseguente cinghia di trasmissione degli aggregati strappata”. Ciò premesso, per il Pretore “dacché l'automobile non è stata rubata, è evidente che i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito furto, bensì già presenti prima della notifica di furto. Da qui l'evidente tentativo di ottenere un vantaggio economico attraverso la simulazione del furto e la dichiarazione inesatta circa lo stato del veicolo”. Il primo giudice ha quindi ritenuto che la convenuta aveva legittimamente fatto uso del suo diritto di recesso previsto dall'art. 40 LCA e ha di conseguenza respinto la richiesta dell'attore volta alla rifusione delle spese connesse alla conclusione di una nuova polizza e ha accolto l'azione riconvenzionale della convenuta volta alla rifusione delle spese sostenute nell'ambito della gestione del caso.\nc) Le premesse dell'art. 40 LCA sono già state ricordate dal Pretore. Ora, nella misura in cui il reclamante contesta l'attendibilità del referto dell'ing. __________, già si è detto che le sue conclusioni dal profilo tecnico non possono ritenersi inattendibili, tanto meno sullo stato del veicolo dopo il ritrovamento, confermato dalla documentazione fotografica agli atti (doc. 23). E dichiarando che “a parte qualche graffietto era in ordine” allorquando “il veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” per la riparazione dei quali il perito ha stimato una spesa di fr. 6400.–, la conclusione del Pretore, secondo cui i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito furto non appare arbitraria. Per il resto, ai fini dell'applicazione dell'art. 40 LCA decisivo è sapere se la dichiarazione dell'attore sullo stato del veicolo fosse costitutiva di una frode (sentenza del Tribunale federale 4A_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2 con riferimento). E l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione (Nef in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA). In concreto, l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione. Dalle argomentazioni del reclamante nulla può pertanto essere dedotto a suo favore, le circostanze da lui evocate non essendo rilevanti per il giudizio sull'art. 40 LCA. Ciò posto, tenuto conto che il furto del veicolo non è stato provato nemmeno con una verosimiglianza preponderante, non si può dire che il Pretore, ammettendo le premesse dell'art. 40 LCA, abbia erroneamente applicato il diritto.\nII. Sul reclamo del 20 agosto 2012 (inc. 16.2012.36)\n9. Il Pretore ha rifiutato all'attore il gratuito patrocinio poiché “alla luce delle circostanze evidenziate ai precedenti considerandi pti. 7.1. e 7.2. e in particolare dei chiari elementi risultanti dalle perizie 9 luglio 2010 dell’ing. __________ (doc. 39) e 26 novembre 2009 di __________ (doc. 16), entrambe precedenti all’inoltro della petizione 1° luglio 2011, ben si deve concludere che già a quel momento, in base ad una valutazione di ragionevolezza, le chances di successo dovevano essere valutate come significatamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta”. Il reclamante non condivide questa conclusione, sostenendo che le perizie sono inconcludenti e rilevando come nella procedura di conciliazione il beneficio richiesto era stato riconosciuto.\na) I presupporti dell'art. 117 CPC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che prive di probabilità di successo sono le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 218, consid. 2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_1/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2)."}