{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-36_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120561&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c9e7dac6647cfc0cd95ce0baea7f04b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:32", "Checksum": "7890df27f6da87303e88e6add59270bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36\nRegesto:\nContratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio\n\n\ne) A parere del reclamante, inoltre, perde di veridicità l'affermazione dell’ing. __________ secondo il quale nelle condizioni in cui è stato ritrovato – compressore del climatizzatore grippato e cinghia di trasmissione degli aggregati strappata – il veicolo non sarebbe più stato utilizzato con propria iniziativa. Sennonché, al riguardo, egli ha altresì precisato che “il veicolo in sé è funzionante”, che “un'automobile in questo stato può sì circolare ma solo in maniera limitata perché , appunto, prima o poi subentra sicuramente il collasso del motore” e che “il veicolo avrebbe potuto percorrere 25/30 km (…) a tappe con frequenti pause per lasciare raffreddare l'acqua che raffredda il motore” (deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4). Non si ravvisano pertanto incongruenze, tanto meno palesi che permettano di ritenere contradditorio e quindi inutilizzabile il referto. Al primo giudice non può quindi essere rimproverato di avere interpretato in modo insostenibile il referto.\n6. Il reclamante sostiene di avere dimostrato sufficientemente la possibilità di aprire con un telecomando un’auto chiusa a chiave senza lasciare tracce di forzatura copiando semplicemente il codice di trasmissione del radiocomando medesimo e che in base a una normativa europea a una velocità di 35 km/h il funzionamento dell'immobilizzatore è automaticamente escluso, ciò che rende un furto senza manomissione dell'avviamento “una cosa tanto semplice, dato che basta trainare l'auto o spingerla in discesa (…) per superare la velocità ed escludere automaticamente il funzionamento dell'immobilizzatore stesso”. E se, come ritenuto dal primo giudice, la documentazione da lui estrapolata da siti internet può essere considerata quale prova di dubbia provenienza, egli non capisce per quale motivo non è stata presa in considerazione la dichiarazione di __________.\nOra, a prescindere dal fatto che l'ipotesi formulata dal reclamante appare una volta di più altamente improbabile, per esperienza comune e nel corso ordinario delle cose un ladro di automobili non si mette a spingere, foss'anche in discesa, il veicolo rubato in un parcheggio di un centro commerciale a metà mattinata per fargli raggiungere la velocità di 35 km/h, anche volendo considerare la dichiarazione scritta di __________, la cui ammissibilità appare dubbia (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 722), dalla stessa risulta che per la duplicazione delle chiavi e del relativo immobilizzatore-transponder è necessario disporre della chiave originale (doc. P). E siccome, una volta di più lo stesso reclamante ha sempre confermato di non essersi mai spossessato delle chiavi originali non appare arbitrario ritenere che non vi sia stata alcuna duplicazione, né tanto meno che un terzo, all'insaputa dell'attore, abbia sottratto una chiave, copiato il codice e poi l'abbia restituita.\n7. Il reclamante sostiene che il Pretore ha, a torto, omesso di considerare le testimonianze di __________ e quella di __________. Ora, la prima ha bensì confermato la versione dell'attore, ma per tacere del fatto che nella valutazione delle sue dichiarazioni va tenuto conto che si tratta della convivente dello stesso, essa non basta per confutare le conclusioni di carattere tecnico dell'ing. __________. Essa non è dunque sufficiente per dimostrare con una verosimiglianza preponderante la tesi del furto. Quanto a __________, essa ha confermato che in un imprecisato giorno del mese di ottobre 2009, ha incontrato __________ nel parcheggio del centro commerciale di __________ che si “stava guardando attorno” e che solo qualche giorno dopo la stessa le aveva riferito di essere stata vittima di un furto d'auto (deposizione del 10 gennaio 2012), ma a prescindere dal fatto che la teste non ha avuto alcuna percezione diretta dell'accaduto, la stessa si è limitata a riprendere una dichiarazione di un'altra teste, ciò che non permette di ritenere che l'affermazione sia conforme alla realtà. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo cui il reclamante ha fallito nella prova della verosimiglianza del furto sfugge a qualsiasi censura di arbitrio.\n8. a) Il reclamante contesta altresì che la compagnia d'assicurazione abbia legittimamente fatto uso del diritto di recesso sulla base dell'art. 40 LCA. Anche al riguardo egli censura il giudizio poiché fondato sulle risultanze della perizia dell'ing. __________, da lui ritenuta inattendibile. Egli evidenzia la sua integrità morale ed onestà, ricordando di aver invitato senza esito l'assicuratore che ha trattato la pratica a telefonare al suo datore di lavoro per chiedere referenze sul suo conto, di non aver approfittato del fatto di essere coperto dall'assicurazione fino a fr. 2000.– per dichiarare che al momento del furto trasportasse oggetti di valore e di aver subito avvisato l'assicurazione del ritrovamento del veicolo nonostante avesse appena accettato una proposta di liquidazione del sinistro di fr. 11 000.–."}