{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-36_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120561&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c9e7dac6647cfc0cd95ce0baea7f04b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:32", "Checksum": "7890df27f6da87303e88e6add59270bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36\nRegesto:\nContratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).\nI. Sul reclamo del 14 settembre 2012 (inc. 16.2012.39)\n3. Il Pretore ha innanzitutto constatato che “la copertura casco parziale in vigore al momento del sinistro notificato copriva tra l'altro, i danni da furto”. Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante (e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta. In particolare, sulla scorta delle relazioni fatte eseguire dalla convenuta, ha ritenuto inverosimile la versione del furto addotta dall'istante poiché “le serrature e l'impianto di chiusura centralizzata erano esenti da tracce di forzature; le chiavi originali non presentavano tracce di ricopiatura, l'accensione del veicolo era avvenuta sempre e solo con chiavi originali, le chiavi originali non riportavano indizi di copiature e il trasponder contenuto nelle chiavi – che ha funzione di disattivare il sistema di bloccaggio dell'accensione del motore al momento dell'introduzione della chiave non evidenziava tracce di manomissione”. Egli ha così escluso che un terzo, senza le chiavi originali, fosse riuscito ad accedere all'abitacolo e ad avviare il motore impadronendosi dell'automobile dell'attore.\n4. Il reclamante esordisce ribadendo di avere acquistato un’auto d'occasione, sicché non si poteva escludere a priori che “prima del suo possesso altri possano aver fatto duplicare le chiavi”. L'allegazione appare d'acchito altamente improbabile, giacché presuppone che un terzo abbia duplicato la chiave prima che l'attore divenisse il nuovo proprietario del veicolo, che l'abbia conservata per più di un anno per poi utilizzarla per rubare il veicolo in un parcheggio di un centro commerciale in Italia. Nulla induce a ritenerla plausibile.\n5. a) Per il reclamante, la perizia dell'ing. __________ è inattendibile, poiché eseguita con leggerezza e contiene errori grossolani. A suo parere, quindi, il Pretore non poteva fondare il suo giudizio su tale referto, tanto più che questo era l'unico mezzo di prova offerto dalla convenuta.\nb) Nella fattispecie non è revocato in dubbio che il Pretore potesse valutare la perizia dell'ing. __________ e porla a fondamento del giudizio, tanto più che lo stesso specialista è stato sentito all'udienza del 7 febbraio 2012 e in tale occasione ha confermato il suo referto. Ora, è possibile che la ricerca presso concessionari __________ di precedenti sullo stato del veicolo possa essere errata. Sennonché, per tacere del fatto che l'esperto si è limitato a scrivere quanto segnalatogli da un garagista senza trarre particolari deduzioni, nemmeno il ricorrente pretende che tale segnalazione abbia incidenza sulla correttezza degli accertamenti tecnici effettuati dal perito, né sulla validità delle sue conclusioni. E ciò vale analogamente per la censura relativa allo smarrimento della seconda chiave originale trasmessa al reclamante per posta semplice e mai giunta a destinazione, circostanza che denota fors'anche imperizia in quel frangente, ma non inficia le conclusioni dell'esperto.\nc) Quanto al fatto che in un primo tempo l'esperto abbia escluso la duplicazione delle chiavi, perché quelle originali “non presentano tracce di pantografo di ricopiatura” (doc. 29, pag. 2), salvo poi riferire di essere a conoscenza di pantografi che non lasciano “tracce sulle chiavi originali” (deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4), la correzione rende indubbiamente meno probante la relazione su quel punto, ma ciò non basta per ritenere inattendibile l'intera relazione tanto meno se si pensa che il reclamante non spiega come sarebbe potuta avvenire una duplicazione delle chiavi dato che egli è sempre stato in possesso di quelle originali.\nd) Sostiene il reclamante che anche quanto dichiarato dall'\nesperto del __________, secondo cui le chiavi non presentano indizi di copiatura e che nemmeno il transponder evidenziava tracce di manomissione, perde di rilevanza “se si considera quanto dichiarato dall'ing. __________”. Ancora una volta, però, l'interessato non pretende che una duplicazione della chiave e del trasponder sia possibile senza la chiave originale, circostanza per altro ammessa anche da __________ (doc. P)."}