{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-36_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120561&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c9e7dac6647cfc0cd95ce0baea7f04b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:32", "Checksum": "7890df27f6da87303e88e6add59270bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2012.36\nRegesto:\nContratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 16.2012.39 |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sui reclami 20 agosto 2012 e 14 settembre 2012 presentati da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 4 settembre 2008 RI 1 ha acquistato un'automobile __________, di seconda mano, per fr. 13 500.–, assicurandola presso la CO 1. Il 2 ottobre 2009 RI 1 ha notificato alla compagnia d'assicurazione il furto del veicolo avvenuto, a suo dire, il giorno stesso nel parcheggio di un centro Commerciale a __________, in provincia di Varese. Il 7 dicembre 2009 l'auto è poi stata ritrovata dalla Polizia Stradale di __________ in un parcheggio nelle vicinanze dell'uscita autostradale di __________, in provincia di __________. L'11 ottobre 2010 la compagnia d'assicurazione, sulla base di due perizie, del 26 novembre 2009 rilasciata da __________ dell'ente di certificazione __________ e del 9 luglio 2010 rilasciata dall'ing. __________, ha comunicato all'assicurato di negare qualsiasi prestazione assicurativa e di annullare il contratto di assicurazione retroattivamente alla data del sinistro sulla base dell'art. 40 LCA.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 1° luglio 2011 RI 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 9558.80 corrispondenti ai costi per la riparazione del veicolo (fr. 8242.40), a quelli per il rientro in taxi al proprio domicilio (fr. 110.–), a quelli per la stipulazione di un nuovo contratto assicurativo (fr. 158.–) e a quelli per l’assistenza legale preprocessuale (fr. 1058.40). Egli ha instato altresì per il gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato un risarcimento di fr. 1405.85 oltre interessi corrispondenti alle spese sostenute per l'allestimento delle due perizie, ai costi di rimpatrio e di custodia della vettura. All'udienza del 18 ottobre 2011 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nelle sue del 16 marzo 2012 la convenuta ha confermato la sua posizione. L'attore non ha presentato alcun allegato.\nC. Statuendo il 7 agosto 2012 il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto la riconvenzionale, obbligando RI 1 a pagare alla CO 1 fr. 1405.85 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 2010. La domanda di gratuito patrocinio è stata respinta.\nD. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera dapprima con un reclamo del 20 agosto 2012 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, che quest'ultimo beneficio gli sia conferito per la procedura di primo grado e il 14 settembre 2012 con un altro reclamo in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Con decreto del 18 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al secondo reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del secondo reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alle decisioni che rifiutano o revocano – in tutto o in parte – il gratuito patrocinio, esse sono impugnabili a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC) entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sul gratuito patrocinio figuri in una decisione finale e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sul gratuito patrocinio direttamente con il reclamo contro la decisione finale (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 121; Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art. 121 CPC).\nNella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attore l'8 agosto 2012. Ci si può chiedere se nel caso in cui il diniego del gratuito patrocinio sia intervenuto con la decisione finale il termine di impugnazione sia quello valevole per il merito (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 321 CPC) o sempre quello di 10 giorni dell'art. 321 cpv. 2 CPC (Kunz/hoffman-Novotny/Stauber in: ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 36 ad art. 319). Sia come sia, in concreto, entrambi i rimedi sono tempestivi. Sulla questione non occorre dilungarsi."}