Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, lo scritto del 13 settembre 2012 non avendo causato spese di rilievo. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: 1. Il reclamo รจ respinto. 2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 150.โ€“, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: | | โ€“ ; โ€“ . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.