Per le cause di valore litigioso inferiore ai fr. 20 000.–, il regolamento prevede delle ripetibili varianti tra il 15 e il 25 % del valore medesimo (art. 11 cpv. 1), ovvero da fr. 72.– a fr. 120.–. b) Sennonché, il fatto che il primo giudice abbia fissato l'indennità in fr. 300.– “per tenere conto anche dell'effettivo dispendio di tempo” non può essere censurato. Intanto, il giudice può scostarsi dai limiti della tariffa a dipendenza delle peculiarità del caso e a condizione di motivare questa sua decisione (Trezzini, op. cit., art. 96 pag. 391; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 96 ), ciò che l'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento concretizza.