– di ripetibili, ha giustificato la propria scelta “tenendo conto del valore di causa come dell'effettivo dispendio di tempo che la procedura ha comunque richiesto “. a) Le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 96 pag. 393). Per le cause di valore litigioso inferiore ai fr.