Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere respinto. 3. La reclamante contesta poi l'ammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, a suo dire eccessive in quanto superiori al massimo di fr. 120.– fissato dalla legge. Il primo giudice, riconoscendo all'istante fr. 300.– di ripetibili, ha giustificato la propria scelta “tenendo conto del valore di causa come dell'effettivo dispendio di tempo che la procedura ha comunque richiesto “. a)