agli atti). Così facendo si può ragionevolmente affermare che la locatrice ha fatto fronte all'obbligo impostole dall'art. 257b cpv. 2 CO. La conclusione del Pretore appare pertanto corretta. d) Le ulteriori richieste della reclamante appaiono quindi pretestuose e destituite di fondamento, la locatrice avendo assolto ai suoi obblighi notificandole il conteggio delle spese accessorie 17 novembre 2010 (art. 12.6 contratto di locazione; Higi, op. cit., n. 34 ad art. 257a-257b CO), e dandole visione delle pezze giustificative a sostegno delle spese accessorie per il periodo dal 1°luglio 2009 al 30 giugno 2010. Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere respinto. 3.