Ora l'art. 257b cpv. 2 CO, che impone al locatore di dar visione al conduttore che ne fa richiesta dei documenti giustificativi a sostegno delle spese accessorie, ha lo scopo di permettere a quest'ultimo di verificare se quanto gli viene richiesto a tale titolo corrisponde ai costi effettivamente sostenuti dal locatore (SVIT Kommentar, 3ª edizione, n. 24 ad art. 257-257b CO; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 28 ad art. 257a-257b CO), fermo restando che tale diritto di visione si estende solo ai documenti che concernono espressamente le spese accessorie poste a suo carico (Higi, op. cit., n. 30 ad art. 257a-257b CO), esclusa quindi altra e diversa documentazione.