In altre parole, al più tardi a quel momento la conduttrice risulta aver potuto visionare tutti i giustificativi in possesso della locatrice a sostegno della spese accessorie rivendicate. La diversa opinione della reclamante, secondo la quale alla stessa non sarebbero stati messi a disposizione “tutti i documenti necessari per la verifica dei conteggi” (cfr. verbale 15 giugno 2012), oltre a non essere suffragata da nessun riscontro e quindi a costituire pura allegazione di parte, è stata smentita dal primo giudice secondo il quale la locatrice avrebbe fatto fronte all'onere impostole dall'art. 257b cpv. 2 CO. b) Ora l'art. 257b cpv.