{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-35_2013-04-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114163&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4c954fea81a5434be458e0639f9b6d2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.04.2013 16.2012.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - spese accessorie - visione dei documenti - ripetibili - ammontare - carattere non vincolante della tariffa a determinate condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:49", "Checksum": "dc46fb4d5e9e63ebc911abcbd2918e15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.04.2013 16.2012.35\nRegesto:\nContratto di locazione - spese accessorie - visione dei documenti - ripetibili - ammontare - carattere non vincolante della tariffa a determinate condizioni\n\n\n2. La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto prendere visione delle osservazioni prodotte dalla controparte e relativa documentazione prima dell'emanazione della sentenza.\na) La contestazione è invero incomprensibile. Le osservazioni del 7 ottobre 2011 dell'istante sono state intimate alla convenuta con la decisione 18 ottobre 2011 del Pretore, mentre i documenti giustificativi alla stessa allegati, e di cui essa non aveva potuto prendere conoscenza prima del precedente giudizio, risultano essere stati prodotti all'udienza del 15 giugno 2012 alla quale l'interessata ha partecipato e ha quindi potuto prenderne conoscenza. In altre parole, al più tardi a quel momento la conduttrice risulta aver potuto visionare tutti i giustificativi in possesso della locatrice a sostegno della spese accessorie rivendicate. La diversa opinione della reclamante, secondo la quale alla stessa non sarebbero stati messi a disposizione “tutti i documenti necessari per la verifica dei conteggi” (cfr. verbale 15 giugno 2012), oltre a non essere suffragata da nessun riscontro e quindi a costituire pura allegazione di parte, è stata smentita dal primo giudice secondo il quale la locatrice avrebbe fatto fronte all'onere impostole dall'art. 257b cpv. 2 CO.\nb) Ora l'art. 257b cpv. 2 CO, che impone al locatore di dar visione al conduttore che ne fa richiesta dei documenti giustificativi a sostegno delle spese accessorie, ha lo scopo di permettere a quest'ultimo di verificare se quanto gli viene richiesto a tale titolo corrisponde ai costi effettivamente sostenuti dal locatore (SVIT Kommentar, 3ª edizione, n. 24 ad art. 257-257b CO; Higi in: Zürcher Kommentar, n. 28 ad art. 257a-257b CO), fermo restando che tale diritto di visione si estende solo ai documenti che concernono espressamente le spese accessorie poste a suo carico (Higi, op. cit., n. 30 ad art. 257a-257b CO), esclusa quindi altra e diversa documentazione.\nc) In concreto, alle richieste della convenuta di poter visionare i giustificativi dei costi sostenuti dalla locatrice e posti a carico degli inquilini proporzionalmente alla superficie dell'ente da loro locato, la locatrice le ha sempre concesso la visione delle fatture per l'acquisto di combustibile, per il consumo di acqua potabile ed energia elettrica, per la tassa d'uso delle canalizzazioni e relativa manutenzione, per la revisione dell'impianto di riscaldamento e della cisterna, per la pulizia del camino, dei vari abbonamenti per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e dell'ascensore, per le spese di pulizia e portineria e per lo sgombero della neve (cfr. doc. agli atti). Così facendo si può ragionevolmente affermare che la locatrice ha fatto fronte all'obbligo impostole dall'art. 257b cpv. 2 CO. La conclusione del Pretore appare pertanto corretta.\nd) Le ulteriori richieste della reclamante appaiono quindi pretestuose e destituite di fondamento, la locatrice avendo assolto ai suoi obblighi notificandole il conteggio delle spese accessorie 17 novembre 2010 (art. 12.6 contratto di locazione; Higi, op. cit., n. 34 ad art. 257a-257b CO), e dandole visione delle pezze giustificative a sostegno delle spese accessorie per il periodo dal 1°luglio 2009 al 30 giugno 2010. Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n3. La reclamante contesta poi l'ammontare delle ripetibili riconosciute alla controparte, a suo dire eccessive in quanto superiori al massimo di fr. 120.– fissato dalla legge. Il primo giudice, riconoscendo all'istante fr. 300.– di ripetibili, ha giustificato la propria scelta “tenendo conto del valore di causa come dell'effettivo dispendio di tempo che la procedura ha comunque richiesto “.\na) Le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 96 pag. 393). Per le cause di valore litigioso inferiore ai fr. 20 000.–, il regolamento prevede delle ripetibili varianti tra il 15 e il 25 % del valore medesimo (art. 11 cpv. 1), ovvero da fr. 72.– a fr. 120.–.\nb) Sennonché, il fatto che il primo giudice abbia fissato l'indennità in fr. 300.– “per tenere conto anche dell'effettivo dispendio di tempo” non può essere censurato. Intanto, il giudice può scostarsi dai limiti della tariffa a dipendenza delle peculiarità del caso e a condizione di motivare questa sua decisione (Trezzini, op. cit., art. 96 pag. 391; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 5 ad art. 96 ), ciò che l'art. 13 cpv. 1 del citato regolamento concretizza. Inoltre, se si tien conto del fatto che la rappresentante dell'istante ha dovuto redigere l'istanza e le osservazioni del 7 ottobre 2011, oltre a partecipare a due udienze di discussione in Pretura, l'indennità di fr. 300.–, che considera anche le spese e l'IVA, appare giustificata rispetto all'indennità di fr. 120.–, che non tiene conto dell'ampiezza del lavoro svolto e del tempo impiegato, avuto riguardo allo svolgimento del mandato. Ne discende che il reclamo deve essere respinto anche su questo punto.\n4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, lo scritto del 13 settembre 2012 non avendo causato spese di rilievo.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto."}