{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-04-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-35_2013-04-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114163&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4c954fea81a5434be458e0639f9b6d2b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.04.2013 16.2012.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - spese accessorie - visione dei documenti - ripetibili - ammontare - carattere non vincolante della tariffa a determinate condizioni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:49", "Checksum": "dc46fb4d5e9e63ebc911abcbd2918e15", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.04.2013 16.2012.35\nRegesto:\nContratto di locazione - spese accessorie - visione dei documenti - ripetibili - ammontare - carattere non vincolante della tariffa a determinate condizioni\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 13 agosto 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 17 luglio 2012 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2011.24 (locazione) promossa con istanza 7 giugno 2011 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 3 febbraio 2004 RE 1 ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 730.– oltre a un acconto di fr. 90.– mensili per le spese accessorie, con conguaglio al termine del relativo esercizio. Il 17 novembre 2010 la locatrice ha allestito il conteggio delle spese accessorie per il periodo 1° luglio 2009/20 giugno 2010 con saldo residuo a carico della conduttrice di fr. 481.80.– . Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta, il 23 maggio 2011, l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, il 7 giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta da RE 1 al citato precetto esecutivo. Il Pretore ha trattato la causa come azione creditoria in procedura semplificata, convocando le parti all'udienza del 18 agosto 2011, durante la quale la convenuta ha proposto il richiamo dall'istante dei giustificativi delle spese accessorie (acquisto combustibile, contratti di abbonamento, contratto di lavoro custode, contratto di mandato amministrazione, planimetria stabile, stato ente locato, schede di lettura consumi vari), e riservandosi un termine per comunicare, dopo aver consultato detta documentazione, su quali importi e voci avrebbe mantenuto la sua contestazione. Il Pretore ha sospeso la procedura fissando alla convenuta un termine fino al 20 settembre 2011 per comunicare l'esito delle verifiche, ovvero se manteneva la sua proposta di respingere l'istanza. Il 19 settembre 2011 RE 1 ha comunicato al Pretore di contestare una parte delle spese accessorie poiché eccessive o non contemplate nel contratto di locazione, e ha concluso per la reiezione dell'istanza. Il 7 ottobre successivo l'istante ha ribadito le sue domande.\nC. Statuendo il 18 ottobre 2011 il Pretore ha accolto l'istanza. Adita da RE 1, con decisione del 28 febbraio 2012 questa Camera ha annullato la sentenza del Pretore rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio previa assunzione delle prove da lui ammesse (inc. 16.2011.71).\nD. Ripristinata la litispendenza davanti al primo giudice, all'udienza del 15 giugno 2012 l'istante ha confermato il suo punto di vista, mentre la convenuta si è nuovamente opposta alla pretesa ribadendo che “l'amministrazione dello stabile non ha messo a disposizione tutti i documenti necessari per la verifica dei conteggi”.\nE. Statuendo il 17 luglio 2012 il Pretore, accertato che le spese accessorie oggetto del conteggio litigioso sono state pattuite nel contratto di locazione e che le stesse sono suffragate dai necessari documenti giustificativi di cui la convenuta ha potuto prendere visione, ha accolto l'istanza e condannato quest'ultima al pagamento di fr. 481.80.– oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2011. Le spese giudiziarie di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.\nF. Con reclamo del 12 agosto 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentita non avendo potuto prendere visione “della documentazione prodotta e dell'osservazione di controparte”. Essa contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute all'istante. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2012 CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}