Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all'eventuale riconoscimento di un'indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), si osserva che la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi apprezzabili, sicché si prescinde da qualsiasi attribuzione. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Riviera per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità 3.