In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la valutazione dei fatti da parte del primo giudice. La decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere assunto correttamente la prova, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti. 3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv.