hanno di fatto comportato una violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 155 pag. 709 e art. 53 pag. 105). b) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la valutazione dei fatti da parte del primo giudice.