e l'assenza di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla quale il giudice ha basato la sua decisione. In questo senso le violazioni procedurali commesse dal primo giudice, in particolare il fatto di non aver concesso alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3), hanno di fatto comportato una violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini in: