La mancata convocazione delle parti al sopralluogo, così come la mancata assunzione del tecnico comunale in qualità di perito (quindi secondo le modalità di cui agli art. 183 segg. CPC) e l'assenza di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla quale il giudice ha basato la sua decisione.