{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-34_2012-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113264&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8476bcae7160e50c284b6f5dc0de32b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2012 16.2012.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:26", "Checksum": "a2f3ab31d0aeef5c1a3967e52e100b26", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2012 16.2012.34\nRegesto:\nContratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze\n\n\na) In merito al sopralluogo, va rilevato che l'art. 181 CPC permette al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, di ordinare un'ispezione oculare per meglio comprendere le circostanze della causa o per avere una diretta percezione dei fatti, potendo invitare a tale ispezione testimoni o periti (cpv. 2). Tuttavia, secondo l'art. 182 CPC l'ispezione dev'essere verbalizzata, ciò che in concreto il primo giudice ha omesso. Per di più, a prescindere dal fatto che il primo giudice non ha emanato un'ordinanza sulle prove come previsto dall'art. 154 CPC, egli di fatto non ha dato alle parti la possibilità di partecipare alla loro assunzione ai sensi dell'art 153 cpv. 3 CPC. La mancata convocazione delle parti al sopralluogo, così come la mancata assunzione del tecnico comunale in qualità di perito (quindi secondo le modalità di cui agli art. 183 segg. CPC) e l'assenza di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla quale il giudice ha basato la sua decisione. In questo senso le violazioni procedurali commesse dal primo giudice, in particolare il fatto di non aver concesso alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3), hanno di fatto comportato una violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 155 pag. 709 e art. 53 pag. 105).\nb) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la valutazione dei fatti da parte del primo giudice. La decisione impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere assunto correttamente la prova, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di essere sentito delle parti.\n3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all'eventuale riconoscimento di un'indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), si osserva che la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi apprezzabili, sicché si prescinde da qualsiasi attribuzione.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Riviera per una nuova decisione nel senso dei considerandi.\n2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}