{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-34_2012-11-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113264&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8476bcae7160e50c284b6f5dc0de32b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.34"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2012 16.2012.34"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:26", "Checksum": "a2f3ab31d0aeef5c1a3967e52e100b26", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2012 16.2012.34\nRegesto:\nContratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 19 luglio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 10 luglio 2012 dal Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 71c/12 (contratto d'appalto) promossa con istanza 10 aprile 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1, proprietario della particella n. 687 RFD __________, ha incaricato l'impresa di costruzione RE 1 di costruire dei muri di recinzione sul fondo e di realizzare un piazzale con sagomati. Per la realizzazione di tali opere l'appaltatrice ha trasmesso un preventivo di complessivi fr. 26'221.43, mentre per la realizzazione di un solo muro di confine essa ha formulato due offerte, una di fr. 8'134.61 e l'altra di fr. 10'583.90, quest'ultima accettata dal committente. L'impresa di costruzione RE 1 ha poi emesso una fattura di fr. 11'280.50 sui quali il committente ha versato, il 27 dicembre 2010, un acconto di\nfr. 10'260.–. In seguito alla sospensione dei lavori attuata dall'impresa di costruzione dopo il ricevimento dell'acconto, CO 1, contestando l'esecuzione di tutte le opere pattuite, le ha chiesto la restituzione di fr. 2'900.–, versati, a suo dire, in eccedenza rispetto al valore dell'opera effettivamente fornita. Visto il mancato pagamento di tale importo, CO 1 ha fatto notificare all'impresa di costruzione RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta dal giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, con istanza 10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2'900.– quale “ristorno sulla liquidazione dei lavori eseguiti a __________” così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 maggio 2012, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha confermato la sua domanda. Con ordinanza 1° giugno 2012 il Giudice di pace ha comunicato alle parti che il 18 giugno successivo egli avrebbe effettuato – “accompagnato dal tecnico comunale di __________ signor __________ – un'ispezione oculare sul mappale 687”.\nC. Con decisione del 10 luglio 2012 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che non tutti i lavori preventivati e fatturati erano stati realizzati dalla convenuta e avendo il tecnico comunale quantificato in fr. 7'360.– il valore dell'opera effettivamente fornita dalla convenuta, ha riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione di fr. 2'840.–. Egli ha così parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di tale importo e rigettando in egual misura l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Con reclamo 19 luglio 2012 Impresa di costruzione RE 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti, contestando in particolare il valore probatorio dallo stesso attribuito al “sopralluogo svolto dal tecnico UTC del Comune di __________”. In uno scritto del 17 agosto 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n2. La reclamante si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e, implicitamente, di un'errata applicazione delle norme di procedura, avendo questi assunto come prova le risultanze di un sopralluogo da lui svolto unitamente al tecnico comunale e del quale contesta il valore probatorio."}