Nella fattispecie l'iscrizione nel Registro fondiario è avvenuta sulla base di un contratto di compravendita sottoscritto dal convenuto con la precedente proprietaria della particella n. 4863, senza che l'attore ne abbia contestato la validità. Non soccorrevano le permesse per un'iscrizione indebita (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 4ª edizione, n. 954 e 954a pag. 332). Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decide: