c) Si volesse infine esaminare la domanda dell'attore quale azione di modifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC, azione che compete a “ognuno che sia pregiudicato nei propri diritti reali” dall'indebita iscrizione e che va diretta contro tutti coloro che traggono beneficio – diretto o indiretto – dall'operazione indebita, la stessa sarebbe in ogni caso destituita di fondamento. Nella fattispecie l'iscrizione nel Registro fondiario è avvenuta sulla base di un contratto di compravendita sottoscritto dal convenuto con la precedente proprietaria della particella n. 4863, senza che l'attore ne abbia contestato la validità.