E trattandosi di registri pubblici e di pubblici documenti, essi fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 CC), ciò che in concreto l'istante non è riuscito a dimostrare. Già per questo motivo il reclamo si rivela infondato. b) Per di più, a prescindere dalla natura del fondo in questione, va rilevato che il reclamante non era parte al contratto di compravendita di cui ora chiede l'annullamento. Si pone pertanto la questione della sua legittimazione attiva.