a) Ora, a prescindere dal fatto che il reclamante non indica quali verifiche il primo giudice avrebbe dovuto effettuare, vista l'assenza di una qualsiasi richiesta in tal senso, egli dimentica che gli art. 8 CC e 183 CPC ticinese pongono a carico dell'istante l'onere della prova dei fatti allegati. Nella fattispecie gli atti attestano inoltre inequivocabilmente il carattere non agricolo del fondo oggetto della compravendita litigiosa. E trattandosi di registri pubblici e di pubblici documenti, essi fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 CC), ciò che in concreto l'istante non è riuscito a dimostrare.