All'udienza del 29 marzo 2012 le parti rimaste in lite hanno deciso di “proseguire nella causa” e di consegnare al giudice entro il 15 maggio successivo altra documentazione. All'udienza del 13 giugno 2012 le parti hanno infine confermato “la loro versione dei fatti”. Statuendo il 10 luglio 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione. D. Con reclamo del 17 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver esperito le necessarie indagini volte ad accertare l'effettiva natura agricola del fondo in questione. Invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente. Considerando in diritto: