{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-33_2012-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113268&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84813964939858e5d743b92023121868"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annullamento compravendita immobiliare - legittimazione attiva - non data a chi non è parte al contratto - fedefacenza dell'iscrizione a RF - azione di modifica del RF"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:52", "Checksum": "422d2f1b0ebdeb2c31dd3ef79823fa07", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.33\nRegesto:\nAnnullamento compravendita immobiliare - legittimazione attiva - non data a chi non è parte al contratto - fedefacenza dell'iscrizione a RF - azione di modifica del RF\n\n\n3. Il Giudice di pace, preso atto che il terreno oggetto della vendita contestata era censito nel Registro fondiario come bosco e non come terreno agricolo, e accertata la regolarità dell'iscrizione nel registro fondiario del trapasso di proprietà, ha respinto la richiesta dell'attore intesa all'annullamento della vendita. Il reclamante contesta tale conclusione lamentando il fatto che il primo giudice non ha “esperito le necessarie verifiche per appurare la effettiva descrizione della superficie venduta ai fini della LDFR”.\na) Ora, a prescindere dal fatto che il reclamante non indica quali verifiche il primo giudice avrebbe dovuto effettuare, vista l'assenza di una qualsiasi richiesta in tal senso, egli dimentica che gli art. 8 CC e 183 CPC ticinese pongono a carico dell'istante l'onere della prova dei fatti allegati.\nNella fattispecie gli atti attestano inoltre inequivocabilmente il carattere non agricolo del fondo oggetto della compravendita litigiosa. E trattandosi di registri pubblici e di pubblici documenti, essi fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 CC), ciò che in concreto l'istante non è riuscito a dimostrare. Già per questo motivo il reclamo si rivela infondato.\nb) Per di più, a prescindere dalla natura del fondo in questione, va rilevato che il reclamante non era parte al contratto di compravendita di cui ora chiede l'annullamento. Si pone pertanto la questione della sua legittimazione attiva. Trattandosi di un presupposto di merito, esso dev'essere verificato d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (DTF 126 III 59, 114 II 345, 108 II 216; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 642 ad art. 181; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Ora, munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, op. cit., pag. 17). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza o meno di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data qualora l'attore sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181), ciò che in concreto non è manifestamente il caso per RE 1.\nc) Si volesse infine esaminare la domanda dell'attore quale azione di modifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC, azione che compete a “ognuno che sia pregiudicato nei propri diritti reali” dall'indebita iscrizione e che va diretta contro tutti coloro che traggono beneficio – diretto o indiretto – dall'operazione indebita, la stessa sarebbe in ogni caso destituita di fondamento. Nella fattispecie l'iscrizione nel Registro fondiario è avvenuta sulla base di un contratto di compravendita sottoscritto dal convenuto con la precedente proprietaria della particella n. 4863, senza che l'attore ne abbia contestato la validità. Non soccorrevano le permesse per un'iscrizione indebita (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 4ª edizione, n. 954 e 954a pag. 332). Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n4. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese processuali, di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n- ; - .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}