{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-33_2012-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113268&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=5&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84813964939858e5d743b92023121868"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annullamento compravendita immobiliare - legittimazione attiva - non data a chi non è parte al contratto - fedefacenza dell'iscrizione a RF - azione di modifica del RF"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:52", "Checksum": "422d2f1b0ebdeb2c31dd3ef79823fa07", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.33\nRegesto:\nAnnullamento compravendita immobiliare - legittimazione attiva - non data a chi non è parte al contratto - fedefacenza dell'iscrizione a RF - azione di modifica del RF\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 17 luglio 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1, titolare di un'azienda agricola a __________, dal 1°ottobre 1997 gestisce la particella n. 4863 RFD __________ (15 673 m2) appartenente a __________. Nel novembre 1997, in esito a una rettifica di confini, la superficie di tale fondo è stata ridotta a 11 189 m², i restanti 4484 m² essendo stati ceduti a CO 1, proprietario della particella n. 4865. Dopo avere acquistato da __________ la particella n. 4863, il 10 marzo 2004 RI 1 ha contestato la cessione a CO 1 della superficie di 4484 m² poiché l'operazione era assoggettata alla Legge federale sul diritto fondiario rurale. Il 19 luglio 2004 l'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Riviera ha respinto la richiesta di “annullamento alienazione parziale part. 4863 RFD di __________ e conseguente rettifica RF”. Adita da RE 1, con decreto del 14 dicembre 2004 la Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario ha stralciato il ricorso dai ruoli per desistenza. Su istanza di RE 1, il 12 giugno 2007 la Sezione forestale ha accertato la natura parzialmente boschiva della particella n. 4865. Nel frattempo, il 5 giugno 2007, l'Ufficiale del registro fondiario del Distretto della Riviera ha respinto un'istanza dell'“azienda agricola RE 1 e __________” intesa alla rettifica del registro. Il 24 ottobre 2007 la Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario ha respinto il ricorso dell'“azienda agricola RE 1 e __________”.\nB. Con petizione 21 dicembre 2007 RI 1 e __________ hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera per ottenere l'annullamento del trapasso di proprietà a quest'ultimo di 4484 m2 con conseguente assegnazione di tale superficie alla particella n. 4863. Il 29 gennaio 2008 il Giudice di pace del circolo della Riviera, al quale erano stati trasmessi gli atti per competenza, ha stralciato la causa dai ruoli per incompetenza giurisdizionale. Con sentenza del 7 ottobre 2008 questa Camera ha annullato la decisione appena citata e ha rinviato gli atti al Giudice di pace affinché istruisse la causa (inc. n. 16.2008.__________).\nC. L'8 marzo 2012 __________ ha dichiarato al Giudice di pace di “non essersi mai interessato al terreno… e quindi da parte mia il caso è chiuso”. All'udienza del 29 marzo 2012 le parti rimaste in lite hanno deciso di “proseguire nella causa” e di consegnare al giudice entro il 15 maggio successivo altra documentazione. All'udienza del 13 giugno 2012 le parti hanno infine confermato “la loro versione dei fatti”. Statuendo il 10 luglio 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione.\nD. Con reclamo del 17 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver esperito le necessarie indagini volte ad accertare l'effettiva natura agricola del fondo in questione. Invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 10 luglio 2012 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}