, art. 60 pag. 199); che la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale, deve così essere annullata; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, ma l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC). Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione 4 giugno 2012 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è così riformata: 1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza del giudice adito. 2. La tassa di giustizia di fr. 60.–, anticipata dall'istante, rimane a suo carico. II. Non si riscuotono spese giudiziarie.