verbale 15 febbraio 2011). Ora, ancora una volta, il reclamante oppone la sua versione e le sue perplessità in merito all'attendibilità della deposizione in questione, senza però nemmeno pretendere che sia inveritiera e in grave discordanza con altri elementi di fatto desumibili da altre prove. L'accertamento del primo giudice non può così ritenersi manifestamente errato. c) Ne discende che il giudizio impugnato, frutto di una sostenibile lettura delle risultanze istruttorie e corretta applicazione del diritto sostanziale, senza che si possa rimproverare al giudice la mancata applicazione dell'art. 374 CO, non può essere censurato e il reclamo deve quindi essere respinto.