{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-31_2013-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114162&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2b22213411c1fd0878edb9375fb4c6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2013 16.2012.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:47", "Checksum": "09b1d0b20a785f84bbb556b6f13d2420", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2013 16.2012.31\nRegesto:\nContratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente\n\n\n4. Nella fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha eseguito a regola d'arte tutte le opere oggetto della sua fattura 25 marzo 2010. È altresì incontestato che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della propria mercede – l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è per contro sapere se l'accertamento del primo giudice, il quale in assenza di un accordo scritto sulla mercede ha accertato sulla base di due testimonianze che le parti avevano inizialmente pattuito una mercede di fr. 2800.–/3000.–, sia manifestamente errato. Al riguardo il reclamante contesta la valenza delle testimonianze, “non suffragate da documenti scritti” e quindi l'insufficiente efficacia probatoria stabilita dal primo giudice in relazione alle sue dichiarazioni.\na) __________, tecnico della ditta istante, ha affermato di essere stato interpellato dal convenuto “per avere un preventivo per la sostituzione di un ventilatore montato sul torrino” e di ricordare “di aver detto al telefono che il costo sarebbe stato di circa fr. 2800/3000.– ” e che al momento della comunicazione del preventivo, il convenuto “mi ha detto di eseguire il lavoro” (cfr. deposizione del 15 febbraio 2011). Ora, il fatto per il Giudice di pace di aver ritenuto provata la versione dell'istante circa la pattuizione di una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– sulla base di questa deposizione testimoniale e non sulla base delle allegazioni del convenuto, non può essere considerato manifestamente errato, ovvero arbitrario.\nIntanto le semplici allegazioni di una parte – fossero anche plausibili – non sono sufficienti a provare un fatto, a meno che non siano corroborate da documenti che ne accreditino la tesi. Inoltre la diversa opinione del reclamante secondo cui il Giudice di pace non avrebbe considerato con le dovute cautele la deposizione resa dal dipendente dell'istante, non basta per inficiare la medesima giacché ove l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità della sua deposizione può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90), ciò che non è il caso in concreto. Anche perché il convenuto, ricevuta la fattura 25 marzo 2010 che indica un'offerta telefonica del 23 dicembre 2008 di fr. 2900.– (cfr. doc. G), si è limitato a sostenere di aver ricevuto “un'offerta di CHF 2000.00 tutto compreso” (cfr. lettera 31 marzo 2010) senza fornire il minimo indizio di tale offerta. Quanto alla valenza dello scritto 31 marzo 2010, il primo giudice non gli ha attribuito alcun valore probatorio, tantomeno equiparabile a quello della deposizione testimoniale, trattandosi di semplice allegazione di parte.\nb) Relativamente all'aumento della mercede per i lavori supplementari, a dire del reclamante compresi nella mercede iniziale di fr. 2000.–, il primo giudice, in assenza di accordi scritti, ha ritenuto provata la pretesa dell'istante sulla base delle dichiarazioni di __________. Dalla deposizione di quest'ultimo, anch'egli dipendente della ditta istante, si evince che dopo la sostituzione del ventilatore nell'abitazione appartenente al convenuto, egli ha consigliato anche quella delle parti elettriche esterne al motore. Al che il convenuto, ottenuta la disponibilità della ditta a eseguire il lavoro, “mi ha detto di pure procedere alla sostituzione delle parti elettriche“ (cfr. verbale 15 febbraio 2011). Ora, ancora una volta, il reclamante oppone la sua versione e le sue perplessità in merito all'attendibilità della deposizione in questione, senza però nemmeno pretendere che sia inveritiera e in grave discordanza con altri elementi di fatto desumibili da altre prove. L'accertamento del primo giudice non può così ritenersi manifestamente errato.\nc) Ne discende che il giudizio impugnato, frutto di una sostenibile lettura delle risultanze istruttorie e corretta applicazione del diritto sostanziale, senza che si possa rimproverare al giudice la mancata applicazione dell'art. 374 CO, non può essere censurato e il reclamo deve quindi essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n-; -.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La cancelliera\nRimedi giuridici"}