{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-03-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-31_2013-03-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114162&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a2b22213411c1fd0878edb9375fb4c6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2013 16.2012.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:47", "Checksum": "09b1d0b20a785f84bbb556b6f13d2420", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2013 16.2012.31\nRegesto:\nContratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\ncancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 27 giugno 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 30 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 572-70/2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 18 novembre 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 23 dicembre 2008 RE 1 si è rivolto alla ditta CO 1 per la sostituzione di un ventilatore di aspirazione dei servizi in uno stabile di sua proprietà a __________. Effettuati gli interventi necessari alla rimozione del vecchio ventilatore e alla posa di quello nuovo e alla sostituzione, proposta dalla ditta appaltatrice il 9 febbraio 2009 e accettata dal committente, del “teleruttore e termico del ventilatore aspirazione bagni nel quadro elettrico”, il 25 marzo 2010 l'appaltatrice ha emesso una fattura di complessivi fr. 3521.75, sulla quale il committente ha versato unicamente fr. 2000.–. Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Con istanza 17 novembre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1521.75 oltre interessi e spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato. All'udienza del 14 dicembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato all'istante la mercede concordata e contestando di aver pattuito con l'istante l'esecuzione di lavori supplementari non compresi nella mercede pattuita di\nfr. 2000.–.\nC. Statuendo il 30 maggio 2012 il Giudice di pace, accertata la pattuizione tra le parti di una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– così come l'esecuzione di lavori supplementari, ha accolto l'istanza condannando il convenuto a versare fr. 1521.75 oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2010 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Con reclamo del 27 giugno 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice essendosi erroneamente basato sulle deposizioni testimoniali dei dipendenti della ditta istante per concludere al fondamento della pretesa avversaria. La CO 1 non ha presentato osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 30 maggio 2012 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova.\n3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}