a CPC non può essere opposta alla convenuta, il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). 4. In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.