donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta, il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato.